LAVORO – DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Fatturazione elettronica e Certificazione Unica per i medici convenzionati: i chiarimenti ufficiali
Con la Risposta n. 132/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente il trattamento fiscale dei compensi erogati ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in particolare quelli che aderiscono al regime forfettario. I chiarimenti arrivano alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 1/2024, che ha modificato profondamente gli obblighi certificativi.
A cura di Mario Cassaro – Consulente del lavoro, Latina
Il rapporto tra SSN e medici convenzionati
I medici di medicina generale (MMG), i medici di continuità assistenziale (MCA) e i pediatri di libera scelta (PLS) operano con il SSN attraverso un rapporto convenzionale. In questi casi, l’art. 2 del DM 31 ottobre 1974 stabilisce che il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall’azienda sanitaria sostituisce la fattura (ex art. 21 DPR 633/1972).
Questo documento, se correttamente compilato, esonera i medici dall’emissione della fattura, inclusa quella elettronica. Tale interpretazione è stata più volte confermata dall’Agenzia, anche dopo l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari (risoluzione 98/E/2015 e risposta 558/2021).
Il nuovo quadro normativo dal 2024
Dal 1° gennaio 2024, l’art. 18 del DL 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti in regime forfettario. In parallelo, l’art. 3 del D.Lgs. 1/2024 ha introdotto il comma 6-septies all’art. 4 del DPR 322/1998, che esonera i committenti dall’emissione della Certificazione Unica (CU) per i soggetti forfettari, poiché i relativi dati sono già disponibili nel Sistema di Interscambio.
Tuttavia, la situazione cambia nel caso dei medici convenzionati.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate: niente esonero dalla CU per i medici SSN
Nel caso oggetto di interpello, un’azienda sanitaria chiedeva se fosse corretta la scelta di non emettere la CU per i medici forfettari convenzionati.
L’Agenzia ha risposto negativamente: l’esonero dalla CU non si applica ai medici convenzionati con il SSN.
Motivo: il foglio di liquidazione dei corrispettivi tiene luogo della fattura, ma non transita attraverso il Sistema di Interscambio, rendendo inapplicabile l’esonero previsto dal comma 6-septies.
Quindi, le aziende sanitarie devono continuare a emettere sia il foglio di liquidazione che la Certificazione Unica per questi professionisti, anche se in regime forfettario.
Come compilare correttamente la Certificazione Unica 2025
L’Agenzia ha anche fornito indicazioni operative per la CU 2025, relativa ai compensi erogati nel 2024:
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Punto 7: indicare i compensi erogati
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Punto 6: utilizzare il codice 25 per le somme corrisposte a forfettari esonerati dalla fattura elettronica
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Punto 8: indicare la differenza tra l’importo lordo (punto 4) e le somme non soggette a ritenuta (punto 7)
Disapplicazione delle sanzioni: un’apertura dell’Agenzia
Considerata l’incertezza normativa e il mancato coordinamento tra le disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che, in fase di controllo, potrà essere valutata la disapplicazione delle sanzioni per eventuali ritardi nell’invio delle CU 2024 o per eventuali certificazioni rettificative.
Conclusioni
Nonostante le novità legislative e la crescente digitalizzazione, per i medici convenzionati con il SSN restano valide le regole tradizionali: niente fattura elettronica, ma obbligo di CU.
Le aziende sanitarie devono quindi continuare a certificare i compensi erogati, assicurando il corretto adempimento e aggiornandosi costantemente sulle evoluzioni normative.








