Acconto IMU 2025 in scadenza il 16 giugno: tutte le novità
Il prossimo 16 giugno 2025 scade il termine per il versamento dell’acconto IMU. La principale novità di quest’anno riguarda l’introduzione del prospetto delle aliquote, un nuovo obbligo per i Comuni introdotto dal DM 6 settembre 2024, che avrà un impatto diretto sulla determinazione del saldo a dicembre.
Prospetto delle aliquote: cosa cambia
Dal 2025, i Comuni dovranno obbligatoriamente allegare alle delibere IMU un prospetto dettagliato delle aliquote, anche se queste restano invariate rispetto all’anno precedente. Questo adempimento, previsto fin dal 2020 ma più volte rinviato, diventa ora pienamente operativo.
L’obbligo deriva dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 756, L. 160/2019), attuata solo nel luglio 2023 con un primo decreto ministeriale, poi aggiornato nel 2024 per meglio definire le fattispecie imponibili.
Un’importante conseguenza introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è la sanzione per i Comuni inadempienti: se non redigono o pubblicano il prospetto nei tempi previsti, si applicano le aliquote standard, generalmente più favorevoli ai contribuenti.
Come calcolare l’acconto IMU
Per l’acconto, da versare entro il 16 giugno, si continua ad applicare l’aliquota e la detrazione dell’anno precedente. Questo perché le nuove delibere comunali valide per il 2025 devono essere pubblicate entro il 28 ottobre: solo allora saranno utilizzabili per calcolare il saldo IMU, da versare entro dicembre.
Per gli enti non commerciali, il calendario è diverso: versano l’IMU in tre rate. Le prime due (16 giugno e 16 dicembre) si calcolano sulla base dell’importo versato l’anno precedente, mentre il conguaglio finale è previsto entro il 16 giugno dell’anno successivo, sulla base delle aliquote aggiornate.
Fattispecie da monitorare
Alcune situazioni richiedono particolare attenzione:
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Abitazioni di coniugi residenti in immobili diversi: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, ogni immobile può godere delle agevolazioni come “abitazione principale”, se risponde ai requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del soggetto passivo. Questo vale anche se i coniugi vivono in Comuni diversi.
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Aree fabbricabili: il valore imponibile si basa sul valore venale di mercato, che può essere soggetto a interpretazioni soggettive e quindi generare contenziosi. I Comuni fissano dei valori di riferimento che fungono da presunzioni semplici: il contribuente può contestarli, ma servono prove concrete.
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Fabbricati in costruzione o fatiscenti: i fabbricati non ancora accatastati ma ultimati sono soggetti a IMU, come chiarito dalla Cassazione (ordinanza n. 19646/2023). Fino a quel momento, l’IMU si paga solo sull’area edificabile. I fabbricati fatiscenti, accatastati come F/2 (unità collabenti), invece non sono soggetti a IMU, e non lo è nemmeno il terreno su cui si trovano.
Conclusione
Il 2025 rappresenta un anno di svolta per l’IMU, con l’introduzione del prospetto delle aliquote e nuove responsabilità in capo ai Comuni. Per i contribuenti è fondamentale verificare attentamente le delibere comunali e, in caso di dubbi, rivolgersi a un professionista.








