In questo articolo:
Regime forfettario 2025: nuove soglie e criteri di accesso
Le regole aggiornate per entrare e restare nel regime agevolato, con particolare attenzione alla soglia degli 85.000 euro.
Superamento dei limiti: cosa succede oltre gli 85.000 e 100.000 euro
Le conseguenze fiscali per chi eccede i limiti previsti: differenze tra uscita posticipata e decadenza immediata.
La riforma del reddito di lavoro autonomo: entra in vigore il principio di onnicomprensività
La nuova disciplina fiscale per i professionisti: cosa cambia con il D.Lgs. 192/2024.
Quali compensi contano davvero ai fini del forfetario
Come valutare correttamente i proventi rilevanti per la soglia: esempi pratici, casi particolari e chiarimenti dell’Agenzia.
Regime forfettario 2025: novità, soglie e nuove regole sul lavoro autonomo
A partire dal periodo d’imposta 2024, il regime forfetario ha subito alcune modifiche importanti, con implicazioni dirette per chi esercita attività in forma autonoma. Le novità coinvolgono non solo le soglie di accesso e permanenza nel regime agevolato, ma anche il modo in cui si determina il reddito professionale, alla luce del recente riordino normativo introdotto dal D.Lgs. 192/2024.
Accesso e permanenza nel forfetario: attenzione alla soglia degli 85.000 euro
Uno dei pilastri per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario resta il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente. Tale soglia è riferita alla somma complessiva delle attività eventualmente esercitate dal contribuente (Circolare AE n. 9/E/2019). Tuttavia, i ricavi dichiarati esclusivamente per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale ai fini degli ISA non rientrano nel computo.
Il criterio da utilizzare per la verifica della soglia varia in base al regime contabile adottato l’anno precedente: se l’attività era svolta in regime ordinario o delle imprese minori, si applica il principio di competenza; per i professionisti (quadro RE), vale invece il principio di cassa.
Dal 2023, inoltre, è entrata in vigore una soglia di tolleranza: il superamento del tetto degli 85.000 euro, fino a un massimo di 100.000 euro, non comporta l’uscita immediata dal regime forfetario, ma solo a partire dall’anno successivo. In caso di superamento dei 100.000 euro, invece, l’esclusione è immediata, con il passaggio al regime ordinario e la conseguente possibilità di recuperare l’IVA non detratta (Circolare AE n. 32/E/2023).
Il nuovo volto del reddito di lavoro autonomo: arriva il principio di onnicomprensività
Con il D.Lgs. 192/2024, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha riformato profondamente il trattamento fiscale del reddito di lavoro autonomo. L’art. 5 del decreto, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023), introduce il principio di onnicomprensività: rientrano nella base imponibile tutti i compensi e i valori percepiti in relazione all’attività, salvo specifiche esclusioni.
Tra i principali criteri direttivi troviamo:
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l’esclusione dal reddito delle somme rimborsate al cliente (non più deducibili per il professionista);
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l’allineamento tra momento di percezione del compenso e obbligo di ritenuta da parte del committente;
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la neutralità fiscale per le operazioni di riorganizzazione professionale (come il passaggio da associazioni a STP).
La vecchia formulazione dell’art. 54 TUIR è stata “spacchettata” in una serie di articoli (dal 54 al 54-octies), per meglio distinguere le varie componenti reddituali. La riforma recepisce anche concetti già noti al reddito d’impresa, come le rettifiche per sopravvenienze attive o passive.
Effetti sulle soglie del forfettario: cosa rileva tra i compensi
Alla luce della riforma, diventa fondamentale per i professionisti valutare con attenzione quali compensi concorrono alla soglia degli 85.000 euro. Oltre ai corrispettivi tipici delle attività (redazione di atti, progettazione, contabilità), concorrono anche:
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i diritti d’autore, se direttamente connessi all’attività svolta;
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il valore normale dei beni destinati al consumo personale dell’imprenditore o del professionista (art. 54-bis TUIR).
Non hanno invece rilevanza fiscale nel forfetario plusvalenze e minusvalenze, anche se riferite a beni acquistati prima dell’ingresso nel regime (Circolare AE n. 10/E/2016 e Risposta n. 478/2019).








