L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime fiscale delle somme erogate a titolo di rimborso ai lavoratori autonomi per mancato guadagno giornaliero.
In particolare, ai professionisti che ne fanno richiesta, appartenenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute ed impiegati in attività di protezione civile in modo legittimo, è corrisposto un rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, con un limite massimo giornaliero di 103,29 euro lordi. Secondo l’Agenzia i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, non avendo una identità reddituale specifica, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti . I rimborsi in questione, sostituendo i mancati guadagni giornalieri, presenti e futuri, rientrano nel concetto di lucro cessante e purché riconducibili alle categorie reddituali, sono imponibili. Diversamente, rientrano nel concetto di danno emergente le indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subita dal percipiente e che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio. Quest’ultime, a differenza dei rimborsi erogati ai professionisti per il mancato guadagno giornaliero, non assumono rilevanza reddituale.
Da ultimo, i predetti rimborsi, costituendo per il percipiente redditi di lavoro autonomo, dovranno essere regolarmente fatturati dal professionista, il quale dovrà evidenziare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, operata dal sostituto d’imposta che provvederà al rilascio della Certificazione Unica ed alla compilazione e trasmissione del Modello dichiarativo 770.
-Mementopiù
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