A decorrere dal 1° gennaio 2020 entra in vigore un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste in un contributo, pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno, corrisposto per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi.
Chi ne potrà beneficiare?
Soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle relative attività:
– artigianato;
– turismo;
– fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
– commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico;
Con che Meccanismo verrà erogata l’agevolazione?
Erogazione di contributi in relazione all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi. I contributi, riconosciuti per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi oggetto dei benefici e per i tre anni successivi, sono rapportati alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo. Sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività dell’esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Quali sono le condizioni necessarie?
L’esercizio commerciale:
– deve essere situato nei territori dei Comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti;
– in caso di riapertura, deve essere chiuso da almeno sei mesi.
Esercizi agevolati
L’agevolazione è riconosciuta esclusivamente a favore di:
– esercizi di vicinato
-quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
– medie strutture di vendita: gli esercizi con superficie superiore ai limiti di cui all’art. 4, c.1, lett. d) D.Lgs. 114/98 e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
A che attività non è riconosciuta L’agevolazione?
– attività di compro oro.
– sale scommesse o attività che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento.
Dove presentare la domanda?
Le istanze di accesso all’agevolazione devono essere presentate al Comune nel quale è sito l’esercizio, a partire dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, tramite richiesta redatta su un apposito modello nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
Il Comune, effettuati i dovuti controlli, determina la misura del contributo spettante.
I contributi sono concessi nell’ordine delle richieste presentate, fino all’esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L’importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell’ufficio comunale competente per i tributi, in misura proporzionale al numero di mesi di apertura dell’esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere in ogni caso inferiori a sei mesi.