In questo articolo:
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Normativa di riferimento
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Soggetti interessati
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Acconto IMU
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Casi di esenzione
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Abitazione dei coniugi separati
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Abitazione dei pensionati residenti all’estero
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Area edificabile
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Terreni
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Pagamento dell’IMU
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Codice tributo
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Sanzioni
Entro il 17 giugno 2024, cadendo di domenica il 16 giugno, i contribuenti per i quali si verifica il presupposto impositivo sono chiamati ad effettuare il pagamento della prima rata dell’IMU (Imposta municipale propria). L’IMU è il principale tributo con cui si finanziano i comuni e viene pagato in ragione dei terreni e fabbricarti in essi ubicati. Il gettito confluisce totalmente nelle casse comunali ad eccezione dei fabbricati collocati nella categoria D/8, che va ad accrescere per la maggior parte le casse erariali. Nella scheda si indicano alcune tipologie di beni immobili esentati dal tributo.
Normativa di riferimento
– D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Soggetti interessati
Contribuenti possessori di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato.
Acconto IMU
L’imposta IMU dovuta a titolo di acconto viene determinata sulla base dei parametri impositivi riferiti all’anno precedente, per cui, per l’anno 2024, si farà riferimento ai parametri per l’anno 2023, ad eccezione dei versamenti effettuati in un’unica soluzione. In sede di versamento del saldo, l’importo pagato a titolo di acconto dovrà essere oggetto di conguaglio in applicazione dei nuovi parametri fissati dai comuni per l’anno 2024.
In pratica:
- il primo acconto sarà pari al 50% dell’imposta pagata nel 2023;
- il saldo, invece, sarà pari alla differenza tra quanto dovuto per l’intero anno e quanto pagato a titolo di acconto nel giugno 2024.
Esempio
Si supponga che:
- un contribuente per l’intero anno 2023 abbia versato IMU per euro 1.380 e che la sua situazione patrimoniale per l’anno 2024 non abbia subito variazioni;
- il comune, a titolo d’imposta per il medesimo immobile, per l’anno 2024, abbia fissato dei parametri il cui importo risulta essere pari ad euro 1.420;
Di conseguenza:
- l’IMU dovuta a titolo di acconto per l’anno 2024 è pari ad euro 690 (1.380/2);
- l’IMU a titolo di saldo sarà pari ad euro 730 (1.420-690).
In alternativa al pagamento in due rate è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 17/06/2024: soluzione non consigliata in quanto l’importo oggetto di versamento, calcolato sulla base dei dati dell’anno 2023, non tiene conto di eventuali variazioni.
Difatti, in tale circostanza, la differenza d’imposta non versata viene considerata un insufficiente versamento con l’applicazione di interessi e sanzioni.
Casi di esenzione
Sono esenti dal tributo gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale sia il possessore che il suo nucleo Familiare.
- abbiano la residenza anagrafica.
Così, con il venir meno di uno dei requisiti il titolare dell’immobile non usufruisce dell’esenzione dal pagamento del tributo.
Esempi:
- un contribuente che dimori abitualmente in un immobile ubicato nel comune Alfa ma con residenza nel comune Beta non ha diritto all’esenzione per carenza di un requisito formale;
- un nucleo familiare residente e dimorante in più immobili, anche se ubicati in comuni diversi, potrà scegliere liberamente l’unico immobile oggetto di esenzione IMU da destinare ad abitazione principale.
Va segnalato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019. nella parte in cui prevede che “per abitazione principale si intende l’immobile (…) nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (…)”. Pertanto, con il venir meno del presupposto della dimora abituale e residenza di tutto il nucleo familiare, si ha che nel caso in cui i coniugi risiedano in immobili diversi, ciascuno di essi potrà usufruire della detrazione sull’immobile ove risiede e dimora. In pratica, è venuto meno l’obbligo di risiedere e dimorare nello stesso immobile da parte di tutto il nucleo familiare. Ciò risulta applicabile per il futuro e non per il passato in considerazione del fatto che le sentenze della Corte Costituzionale non hanno efficacia retroattiva ma solo a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Marito dimorante e residente nell’abitazione di proprietà al 100% in via Rossi; moglie dimorante e residente nell’abitazione di proprietà al 100% in via Verdi. In questa ipotesi, diversamente da quanto accadeva prima della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, entrambi i coniugi possono usufruire per le rispettive abitazioni, della detrazione per l’abitazione principale.
NOTA BENE: le abitazioni di lusso, ossia quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono soggette al tributo anche se destinate a dimora abituale e residenza del nucleo familiare.
Per quanto riguarda l’esenzione dal tributo delle pertinenze all’abitazione principale, si precisa che:
- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Inoltre, dal 2022 sono esenti da IMU:
- gli immobili merce, ossia quelli costruiti o ristrutturati dalle imprese di costruzioni e destinati alla vendita;
- gli immobili occupati abusivamente per le quali sia stata sporta regolare denunzia all’Autorità giudiziaria;
Abitazione dei coniugi separati
A seguito della separazione leale tra coniugi, in presenza di un immobile destinato ad abitazione principale, quest’ultimo andrà assegnato alla moglie. In tale ipotesi, la coniuge diventa titolare al 100% del diritto di abitazione sull’immobile. In pratica l’ex moglie può vantare un diritto reale sull’immobile (diritto di abitazione) anche se non ne è proprietaria. Di recente, la Corte di cassazione con l’ordinanza 6545/2023 ha confermato l’esenzione per l’immobile che è abitazione principale dopo la separazione. In altre parole, il coniuge assegnatario dell’abitazione a seguito del provvedimento di separazione legale o divorzio è l’unico soggetto passivo IMU, essendo considerato titolare del diritto di abitazione su di essa. Di conseguenza, l’unità abitativa sarà esente, in quanto abitazione principale. Il coniuge non assegnatario conserva il diritto all’esenzione per l’unità dallo stesso posseduta e adibita a propria abitazione principale.
Abitazione dei pensionati residenti all’estero
I pensionati residenti all’estero, titolari di un immobile in Italia, non godono più dell’esenzione IMU. Questi potranno beneficiare della riduzione al 50% del tributo dovuto solo nell’ipotesi in cui la pensione percepita sia maturata in regime di convenzione internazionale; in ipotesi diversa, l’imposta è dovuta per intero.
Area edificabile
È soggetta ad IMU l’area utilizzabile a scopo edificatorio o con effettiva possibilità di edificazione.
Terreni
La tassazione dei terreni agricoli, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili, avviene sul valore ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Sono esenti, in linea di principio:
- i terreni agricoli;
- i terreni posseduti da coadiuvanti coltivatori diretti;
- i terreni ubicati nelle isole minori;
- i terreni ubicati in comuni montani o collinari.
Pagamento dell’IMU
Il pagamento dell’acconto IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno 2024, potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
- modello F24;
- bollettino di C/C postale;
- piattaforma digitale.
Sono validamente utilizzabili i moduli di pagamento inviati direttamente dai comuni.
Codice tributo
I codici tributo da utilizzare sono funzionalmente collegati alla tipologia di versamento:
- 3912: Abitazione principale di lusso e relative pertinenze
- 3913: Fabbricati rurali destinati ad uso strumentale
- 3914: Terreni
- 3916: Aree fabbricabili o con effettiva possibilità di edificazione
- 3918: Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze.
- 3925: Immobili categoria D ( Quota Stato)
- 3930: Immobili categoria D (Quota Comune)
Sanzioni
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento è possibile usufruire del ravvedimento operoso nelle seguenti tipologie:
- sprint, per ritardi non oltre i 14 giorni;
- breve, per ritardi non superiori a 30 giorni rispetto alla scadenza originaria;
- normale, per ritardi non superiori a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria;
- lungo, per ritardi oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza originaria e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di commissione della violazione.
Il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni per essere correttamente abbinato ed evitare che l’ente, anche in presenza di versamento proceda all’emissione dell’avviso di accertamento, dovrà riportare barrata la casella “RAVV” sia che il pagamento avvenga con l’utilizzo del modello F24 che con l’utilizzo del bollettino di conto corrente (C/C).