razioniInformiamo che dal 1 Gennaio 2020 i contribuenti non potranno, al fine di accedere alla detrazione, più pagare in contanti i seguenti oneri:
– le spese mediche (visite specialistiche presso dentisti, fisioterapisti, psicologi ecc..);
– le spese per attività sportive dei bambini e dei ragazzi;
– le spese scolastiche e universitarie;
– gli abbonamenti a metro, bus e tram;
– le spese veterinarie;
– le spese funebri;
– le spese sostenute per l’affitto degli studenti universitari;
– le fatture emesse dagli agenti immobiliari;
– le spese per il restauro dei beni vincolati;
– le spese sostenute (certificate) per i disturbi dell’apprendimento
Quali sono i pagamenti tracciabili consentiti?
L’art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 indicato nella Legge di Bilancio 2020 riguarda il “Pagamento con mezzi diversi dal contante” e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:
-carte di debito o bancomat;
-carte di credito;
-carte prepagate;
-assegni bancari e circolari;
-altri sistemi di pagamento tracciabile come ad esempio il bonifico.
Queste modalità di pagamento, con la doverosa conservazione della copia o dell’evidenza del pagamento tracciabile, accanto al giustificativo di spesa (scontrino parlante o fattura o ricevuta, ecc.), consentono al contribuente di beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.
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