Ma cerchiamo di capire di più con un caso reale sottoposto all’Agenzia delle Entrate.
L’istante svolge attività di ristorazione con somministrazione ed avendo un volume d’affari superiore a € 400.000 annui è tenuto, dal 1° luglio 2019, alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Con riferimento alle operazioni pagate dai clienti tramite i buoni pasto, l’istante emette due distinti documenti fiscali: lo scontrino fiscale rilasciato a ciascun cliente e la fattura elettronica emessa mensilmente nei confronti dell’emettitore di buoni pasto. Entrambi i documenti, con IVA a debito, vengono trasmessi ed elaborati dall’Agenzia delle Entrate, mentre al momento della redazione della liquidazione periodica IVA e con riferimento ai soli pagamenti ricevuti tramite ticket, al fine di evitare duplicazioni, l’istante liquida l’IVA a debito una sola volta.
Vediamo ora la risposta dell’Agenzia dell’Entrate
L’Agenzia ha ricordato che il “Layout del documento commerciale” prevede, tra le diverse voci, anche il “non riscosso“, ossia l’indicazione di quella parte di corrispettivo che non viene versato e che confluisce:
- nella memoria permanente dei registratori telematici, denominata “dispositivo-giornale di fondo elettronico” o “DGFE” ;
- nelle informazioni da trasmettere telematicamente come riportate nell’allegato alle specifiche tecniche unite al provvedimento citato, denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI”.
Nel documento commerciale è possibile riportare l’aliquota IVA di ciascun prodotto: tale IVA non rappresenta l’imposta effettiva sulla singola transazione ma è meramente figurativa . Ai fini IVA, la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, dovendo partecipare alla sola liquidazione dell’imposta propria di quel momento.