Tra le misure contenute nella legge di conversione del decreto Crescita c’è anche il ritorno del Bonus Aggregazioni, l’agevolazione fiscale a favore delle società risultanti da fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda.
Quali requisiti bisogna avere per poterne usufruire?
La legge n. 58-2019 prevede il riconoscimento del bonus ai fini Ires e Irap, nel limite di 5 milioni di euro, alle società che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, quindi dal 1° maggio 2019, e fino al 31 dicembre 2022.
Cambiano i finanziamenti agevolati per nuove imprese
Vediamo più nello specifico:
- Nel caso di fusione o scissione, l’agevolazione consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del valore di avviamento e di quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per effetto dell’imputazione in bilancio, secondo corretti principi contabili, del disavanzo da con cambio.
- Nel caso di aggregazione effettuate tramite conferimento d’azienda, il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell’avviamento, emergenti a seguito del conferimento.
Vediamo i casi dove il Bonus non è dovuto all’azienda
Le disposizioni della legge di conversione del decreto Crescita si applicano
- Solo per operazioni di aggregazione aziendale cui partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni.
- il Bonus è escluso qualora le imprese che partecipano alle operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario e laddove i soggetti siano legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.
- Nel caso in cui la società risultante dall’aggregazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, o ceda i beni iscritti o rivalutati ai sensi del decreto, nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione, è prevista la decadenza dall’agevolazione (nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, l’impresa sarà tenuta a liquidare e versare l’Ires e l’Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Non sono previsti invece interessi e sanzioni sulle maggiori imposte liquidate.)
Se hai trovato interessante questa notizia lascia il tuo like in una delle nostre pagine: Facebook o Linkedin.
Grazie per il sostegno