Quali sono le modalità per il rilascio della “Carta della famiglia”?
È approdata in Gazzetta Ufficiale la disciplina attuativa della “Carta della famiglia” destinata alle famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni (dal 2019 non c’è più la richiesta dell’ISEE inferiore ai 30’000). Le carte già emesse hanno validità sino alla loro scadenza naturale, indicate sulla carta. Il nucleo familiare regolarmente residente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica tra i quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con almeno uno dei due genitori. La richiesta è presentata da uno dei genitori del nucleo familiare ed è utilizzabile da tutti i componenti del medesimo nucleo familiare. La Carta viene emessa in via telematica (su richiesta) dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile. Mediante accesso alla piattaforma, il richiedente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ai beneficiari. La Carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al 5% del prezzo offerto al pubblico. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad aggiornare l’elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonché sul menzionato portale dedicato alla Carta. L’utilizzo, limitato all’ottenimento dei benefici, è consentito ai soli componenti del nucleo familiare. Sono vietati la cessione della Carta e l’uso della stessa come carta di credito o di debito.
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