Come è facile intuire dalla vendita di un immobile ci sarà la possibilità di creare una plusvalenza, cioè una differenza positiva tra quello che guadagni dalla vendita e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.
Questa plusvalenza sarà soggetta a tassazione Irpef?
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di un bene immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef. In pratica la tassazione riguarda soltanto le plusvalenze derivanti da operazione speculative, effettuata al solo scopo di arricchire il soggetto cedente.
Fanno eccezione a tale regola:
• gli immobili pervenuti per successione
• quelli ricevuti in donazione se sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione dello stesso.
• le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In alternativa alla tassazione ordinaria, il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulla plusvalenza realizzata sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari al 20%.
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